A cura di www.ancorassieme.net

Dal 29/06
Buon viaggio della vita



Click qui

O'scià
Home
1 Edizione 2003
2 Edizione 2004
3 Edizione 2005
4 Edizione 2006
5 Edizione 2007
Fondazione O'Scià
Lo statuto
La presentazione
Eventi
Malta
Bruxelles
Buon viaggio della vita
Rassegna stampa

Claudio Baglioni & Co.
Biografia
Discografia  
Partecipazioni
I musicisti
Galleria
Fotografie
Video

 

O'scià e l'isola di Lampedusa

Google

      Web

      nel sito

O'scià è una manifestazione nata nel 2003 da un'idea di Claudio Baglioni. Alla fine dell'estate venne organizzata una serata musicale dove Claudio, ha cantato sulla spiaggia della Guitgia per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'immigrazione. Conosciamo Lampedusa,  infatti, come una delle mete predilette per gli sbarchi di clandestini, che ogni anno distrugge troppe vite e troppi sogni.
Un modo per puntare le luci sul problema e dare risalto a tutto ciò che ne deriva.


Lo statuto dell'associazione

Preso da: fondazioneoscia.org

Allegato “C” ad atto repertorio 63228/11570

STATUTO
" Fondazione O’Scia' "

 

  • Articolo 1
    Costituzione-sede-delegazioni

    È costituita una Fondazione denominata “ Fondazione O’Scia' ”, con sede legale in Roma, Viale Angelico n. 92.
    La  Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese “O’SCIA’ Foundation”.

    Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
    La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

     
  • Articolo 2
    Scopi
    La Fondazione forma, promuove e diffonde ogni espressione della cultura e dell’arte, quali manifestazioni della civiltà dell’uomo.
    In tale contesto, la Fondazione promuove il dialogo interculturale e la conoscenza delle culture dei diversi paesi dell’Europa e del mondo, quali strumenti di integrazione e solidarietà tra ogni popolo, razza ed etnia, per la comprensione ed il superamento di ogni diversità in genere, favorendo la realizzazione di un equilibrato e funzionale rapporto tra gli uomini, di ogni stato e l’ambiente.
    La Fondazione persegue l’integrazione e l’incontro tra i popoli, per avvicinare tra loro le persone appartenenti a stati e/o comunità differenti, cercando di conciliare e far conoscere reciprocamente le tradizioni culturali ed artistiche delle varie etnie, al fine di sviluppare un’identità sopranazionale, con particolare ma non esclusivo riferimento alla formazione, per il cittadino, di una identità culturale e sociale non più statale ma europea, con particolare, ma non esclusivo riferimento al bacino del Mediterraneo.

     
  • Articolo 3
    Attività strumentali, accessorie e connesse
    Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
    a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
    b) organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità.
    c) realizzare programmi particolari che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini italiani e stranieri, per favorire il dibattito all’interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi, piuttosto che sugli svantaggi, di una società multietnica.
    d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
    e) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui ai all'articolo 2 del presente statuto;
    f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
    g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
    h) promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, concerti, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
    i) ideare e sviluppare progetti anche per conto terzi;
    j) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
    k) istituire premi, borse di studio, scambi culturali;
    l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti;
    m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

     
  • Articolo 4
    Vigilanza
    Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

     
  • Articolo 5
    Patrimonio
    Il patrimonio della Fondazione è composto:
    - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori , da Partecipanti e/o da terzi;
    - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
    - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
    - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
    - da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

     
  • Articolo 6
    Fondo di Gestione
    Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
    - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
    - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
    - da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
    - dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
    - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
    Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

     
  • Articolo 7
    Esercizio finanziario
    L’esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
    Entro il mese di novembre il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
    Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
    È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

     
  • Articolo 8
    Membri della Fondazione
    I membri della Fondazione si dividono in:
    - Fondatori Promotori e Fondatori;
    - Partecipanti.

     
  • Articolo 9
    Fondatori Promotori 
    Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, ovvero hanno aderito alla Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge, secondo quanto previsto nel medesimo atto costitutivo.
    Essi potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succeder loro nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

     
  • Articolo 10
    Fondatori e Partecipanti
    Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione comune adottata a maggioranza dei Fondatori Promotori, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l’attribuzione di beni materiali o immateriali. 
    Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d’Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
    I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
    I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.
    La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte, rispettivamente, dei Fondatori Promotori ovvero del Consiglio d’Amministrazione.

     
  • Articolo 11
    Fondatori e Partecipanti esteri
    Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

     
  • Articolo 12
    Esclusione e recesso
    La maggioranza dei Fondatori Promotori o il Consiglio d’Amministrazione decidono, rispettivamente, con deliberazione assunta a maggioranza, l’esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
    - inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
    - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
    - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
    - Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
    - trasformazione, fusione e scissione;
    - trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
    - ricorso al mercato del capitale di rischio;
    - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
    - apertura di procedure di liquidazione;
    - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
    - comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.
    I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
    I Fondatori Promotori, ovvero la/e persona/e designata/e ai sensi dell’art. 9, secondo comma del presente statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

     
  • Articolo 13
    Organi ed Uffici della Fondazione
    Sono organi necessari della Fondazione:
    - il Consiglio d’Amministrazione;
    - il Presidente della Fondazione;
    - il Segretario Generale, ove nominato;
    - L’Advisory Board, ove istituito;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti.

     
  • Articolo 14
    Consiglio d’Amministrazione
    Il Consiglio d’Amministrazione è composto da tre a sette membri, nominati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza.
    I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. 
    Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo. 
    In particolare provvede a:
    - approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;
    - approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Presidente;
    - delegare specifici compiti ai Consiglieri;
    - nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo all’ interno del Consiglio di Amministrazione stesso;
    - nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;
    - nominare, ove opportuno e su indicazione del Presidente della Fondazione, il Segretario Generale;
    - nominare Partecipanti;
    - procedere all’accettazione di eredità, legati e contributi;
    - proporre eventuali modifiche statutarie all’approvazione dei Fondatori;
    - proporre in merito allo scioglimento della Fondazione per ottenere la decisione a maggioranza dei Fondatori Promotori e dei Fondatori;
    - svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
    Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E’ ammessa la riunione totalitaria.
    L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. 
    Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
    Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente sono validamente adottate acquisito il parere favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori e dei Fondatori.
    Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.
    Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

     
  • Articolo 15
    Presidente della Fondazione 
    Il Presidente è nominato dal Consiglio d’Amministrazione al proprio interno.
    Il Presidente nominato in sede di atto costitutivo dai Fondatori Promotori resterà in carica vita sua natural durante, salvo rinuncia.
    I Presidenti successivi restano in carica due esercizi e sono rieleggibili.
    Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. 
    Il Presidente provvede all’amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Presidente provvede a:
    - predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
    - predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
    - predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
    - individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.
    Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
    Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un Comitato di gestione che lo affianchi nella gestione della Fondazione. Tale Comitato sarà composto da un numero variabile di membri individuati dal Presidente medesimo.
    Il Presidente può nominare un consulente della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.

     
  • Articolo 16
    Segretario Generale
    Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina, ove necessario, il Segretario Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità. 
    Al Segretario Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
    Il Segretario Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari. 
    Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

     
  • Articolo 17
    Advisory Board
    L’Advisory Board, ove istituito, è composto da uno a più membri, nominati dal Consiglio d’Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell’ambito delle materie d’interesse della Fondazione. I componenti dell’Advisory restano in carica sino alla revoca.
    L’Advisory Board svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
    Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.
    L’Advisory Board è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato.
    L’Advisory Board delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

     
  • Articolo 18
    Collegio dei Revisori dei Conti
    Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente, ed è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. 
    I Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

     
  • Articolo 19
    Scioglimento
    In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. 
    I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

     
  • Articolo 20
    Clausola di rinvio
    Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

     
  • Articolo 21
    Norma transitoria
    Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
    I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.
     
F.TO:
CLAUDIO BAGLIONI
ROSSELLA BARATTOLO
MASSIMILIANO SAVAIANO
FRANCESCO FLORIAN TESTE
LISA DELLUPI TESTE
ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.
 

Bacheca

Nome

Email

Messaggio smilies

Visita i siti dei miei amici :-).